mercoledì 2 marzo 2011

Legittimita' Scuola Familiare

La Costituzione italiana
Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piú alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ART. 111 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
  1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente Testo Unico.
  2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità .




                Pagina Scuola Familiare                             Modulo al Circolo Didattico

Nessun commento:

Posta un commento

Non saranno pubblicati commenti con offese e turpiloquio come pure i commenti semplicemente polemici contro la religione Cattolica mancanti di seri argomenti e valide argomentazioni. Si invita quindi alla buona educazione ed al rispetto pertanto non saranno accettati commenti discriminatori e sfoghi ingiustificati contro il Blog ed i suoi utenti.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Auto Scroll Stop Scroll